IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009 e n. 3843 del 19 gennaio 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Vista la nota del Prefetto dell'Aquila del 20 gennaio 2010; 
  Vista la nota della regione Abruzzo del 26 gennaio 2010; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo le  parole:  «per  la
ricostruzione» sono aggiunte le seguenti parole:  «e  per  tutti  gli
interventi di assistenza alla popolazione». 
  2. All'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre  2009,  e'  aggiunto  infine  il
seguente periodo: «Per le attivita' di assistenza  alloggiativa  alla
popolazione  ed  in  particolare  per  quanto  attiene  le  attivita'
connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui  all'art.
2, comma 1, e' autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino  ad
un massimo di 21 unita' di personale.». 
  3. In ragione delle difficolta' emerse in fase  di  predisposizione
delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione  degli
edifici privati con esito di danno E, anche ricompresi  in  aggregati
strutturali, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le seguenti  parole:
«90  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   degli
indirizzi del Commissario delegato» sono sostituite  dalle  seguenti:
«6 aprile 2010». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    L'Aquila, 29 gennaio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi